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Finanza Agevolata

Bonus formazione 4.0: cambiamenti all’orizzonte

Come previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (la legge di conversione del Decreto Aiuti), per i soli progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, quindi a partire dal 18 maggio 2022, aumentano le aliquote del credito di imposta per la Formazione 4.0 previste dal Piano Transizione 4.0, che passano da 50% a 70% per le PI e da 40% a 50% per le MI.
L’aliquota per le grandi aziende resta, invece, invariata al 30%.
I dettagli della nuova disciplina sono contenuti nel decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0

L’incremento spetterà solo nel caso in cui:
1) la formazione sia erogata da un soggetto qualificato esterno all’azienda
2) il lavoratore si sottoporrà a un test iniziale – attraverso apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale che il Mise dovrà emanare entro 30 giorni –  e finale teso al rilascio di un attestato delle competenze raggiunte.

In particolare, i soggetti che potranno erogare la formazione devomo rientrare in una delle seguenti casistiche:
– Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
– Soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
-Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
– Istituti tecnici superiori.
A questi, il decreto attuativo aggiunge anche i Centri di Competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

Restano invariati i limiti di beneficio annuo per singola azienda beneficiaria, che restano fissati a 300 mila euro per le piccole imprese, 250 mila euro per le medie imprese e a 250 mila euro per le grandi imprese.

Le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”. In quest’ultimo caso, tuttavia, è richiesta la “predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti”.

Affidati a Elleò Studium, in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37

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